ROMA – Il Tar del Lazio ha dichiarato “improcedibili” i ricorsi amministrativi con i quali le società sportive Ternana Calcio, Fc Pro Vercelli 1892 e Robur Siena impugnavano la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare della Figc dell’ottobre scorso, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro le delibere del Commissario Straordinario Figc che hanno modificato l’organico della Serie B di calcio (da 22 a 19 squadre), senza integrazione dello stesso. Cosa diversa per un altro ricorso proposto dal Calcio Catania, dichiarato “inammissibile”.
In sostanza, la prima tranche di ricorsi è stata dichiarata improcedibile in quanto le stesse ricorrenti hanno dichiarato in udienza di non avere più interesse al ricorso stesso.
Il ricorso del Catania, invece, è stato dichiarato inammissibile perché la società non potrebbe mai essere ripescata in quanto c’è una preclusione per il fatto che è stata sanzionata per illecito sportivo nella stagione 2016-2017.
Identiche le sentenze su Ternana, Pro Vercelli e Robur Siena. Per i giudici «è innanzitutto pacifico che le ricorrenti, in ragione della posizione di classifica registrata nella stagione sportiva 2017/2018, erano legittimate a partecipare, per merito sportivo, unicamente al campionato di Serie C”; ed è indubbio «che non sussista in capo alle ricorrenti alcun diritto in senso proprio al ripescaggio». Indimostrata, poi, sarebbe la circostanza che il ripescaggio di 3 squadre, qualora non fossero stati adottati i provvedimenti di riduzione dell’organico del campionato «potesse essere concretamente raggiunto» dalle tre società.
Cosa diversa è la posizione ricorsuale del Calcio Catania. Per il Tar il ricorso è inammissibile per mancanza d’interesse a ricorrere. Nel caso specifico, infatti, un eventuale accoglimento del ricorso «non recherebbe alcuna utilità alla società Catania in quanto la stessa incorrerebbe comunque nella preclusione che le impedirebbe anche solo di partecipare alla procedura di ripescaggio». Tutto ciò, in quanto tra le condizioni all’ammissione alla procedura c’è quella che «dispone l’esclusione delle “società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazioni del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018»; e la ricorrente risulta che «nella stagione 2016/2017 è stata sanzionata per illecito sportivo, anche per responsabilità oggettiva derivante da fatti imputati ad un suo tesserato».