Il consiglio di Stato (terza sezione) ha definitivamente confermato la legittimità dello scioglimento del comune di Scicli per infiltrazioni mafiose, deciso dal consiglio dei Ministri il 29 aprile 2015, rigettando il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali che avevano sostenuto l’ultima esperienza amministrativa del sindaco del tempo, Franco Susino, i quali avevano appellato la sentenza (negativa per loro) del Tar del Lazio.
Il collegio (Marco Lipari presidente, Pierfrancesco Ungari, estensore consigliere) ha respinto l’appello dei consiglieri comunali ‘scioltì (difesi dall’avvocato Gaetano Armao) perché ha ritenuto che «per giurisprudenza consolidata è la semplice presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, a giustificare lo scioglimento, anche laddove non vi sia una puntuale dimostrazione della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, o non sussistano ipotesi di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori o dei funzionari. E che la giurisprudenza della Sezione ritiene che il giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del «più probabile che non» sia applicabile anche allo scioglimento del Consiglio comunale, che ha funzione anticipatoria e non sanzionatoria».
Nel ricorso al Consiglio di Stato i consiglieri comunali ‘scioltì avevano puntato molto sull’assoluzione in primo grado dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa dell’ex sindaco Franco Susino, decisa dal Tribunale di Ragusa il 16 luglio dell’anno scorso, che faceva decadere molti rilievi ma su questo punto il Collegio riconosce che «alcune delle argomentazioni di censura diminuiscono il significato indiziario di alcuni dei fatti contestati, ma non ne eliminano la rilevanza».