Il commento
Matteo Salvini e il caso Open Arms: il delitto imperfetto
«Non comprendo l’accusa al solo ministro Salvini di non aver concesso il porto sicuro alla nave Open Arms e quindi aver bloccato per venti giorni nell’agosto 2019 l’imbarcazione davanti Lampedusa 147 persone tutte bisognose di aiuto e di assistenza». Il commento del costituzionalista Agatino Cariola
Chi non conosce i documenti di un processo penale rischia di travisarne il contenuto e di assumere conclusioni errate. Se poi si interviene su un processo dal contenuto politico assai forte, si aggiunge il rischio che le opinioni personali, per quanto argomentate, siano considerate di parte, a sostegno o in contrasto con il soggetto politico tratto in giudizio. Accetto il rischio perché ne va dell’autonomia di pensiero e della libertà di coscienza.Allora dico subito che non comprendo l’accusa al solo ministro Salvini di non aver concesso il porto sicuro alla nave Open Arms e quindi aver bloccato per venti giorni nell’agosto 2019 l’imbarcazione davanti Lampedusa 147 persone tutte bisognose di aiuto e di assistenza, se non altro per il fatto di essere state costrette a fuggire dall’inferno dei rispettivi Paesi, obbligati ad affidarsi a malviventi scafisti che gli hanno chiesto tanti soldi per il trasporto e magari le hanno seviziate e violentate durante il tragitto. Su tutto questo non si discute, anche se subito dopo si avverte pure che il “rifiuto” dell’allora ministro dell’Interno riguardava una nave che aveva accolto i migranti e che era già nelle acque territoriali italiane, cioè in condizioni di relativa sicurezza.È ormai nota la disciplina sui porti sicuri ai quali avviare la nave che presta soccorso. Condivido che la violazione delle norme integri un illecito anche sotto il profilo del diritto statale italiano. Quello che non capisco è l’imputazione al solo ministro dell’Interno. Se si è trattato al tempo di una decisione politica, essa non può che essere riferita all’intero Governo e al suo presidente.
Secondo la Costituzione tuttora vigente, infatti, «il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile». Lo stesso promuove e coordina l’attività dei ministri. Per la legge del 1988 sulla Presidenza del Consiglio, il capo del governo può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottopone la questione all’intero consiglio dei ministri che decide in via definitiva. Allora, del blocco di Open Arms nell’agosto 2019 Matteo Salvini non è l’unico responsabile, giacché Giuseppe Conte poteva in ogni momento indicargli cosa fare ed addirittura sospendere ogni sua attività: scavalcarlo insomma e avocarsi ogni decisione. Se non lo ha fatto, vuol dire che ne condivideva l’azione.Ma per un altro motivo Matteo Salvini non è responsabile – non dovrebbe esserlo, secondo l’avvertenza iniziale. Il fatto è che dal 1972 in Italia i ministri non svolgono attività di gestione amministrativa, non decidono cioè direttamente cosa fare o non fare, ma possono solo indirizzare l’attività di dirigenti e funzionari amministrativi. A questi ultimi, invece, spetta esercitare la gestione amministrativa completa in autonomia. Addirittura, pressoché da sempre, precisamente da una legge del 1957, «l’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale».
Per la legge sulla disciplina militare del 1978, poi ripresa dal codice del 2010, «il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori». Le regole di legge sono chiare: nessun ordine di ministro può imporre la commissione di reati.Allora, il reato di Salvini è impossibile perché egli non poteva impartire ordini rivolti specificamente al caso Open Arms, ma al massimo esprimere indirizzi, e coloro cui sono (forse) arrivate indicazioni da parte del ministro avevano l’obbligo di “agire con la propria testa” e di decidere in assoluta autonomia. Chi indica alla nave che soccorre migranti il porto sicuro più vicino? Il dirigente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? Sono sue la competenza e la responsabilità. Chi decide sull’attracco di una nave in un porto? La capitaneria, l’autorità di gestione? È loro la responsabilità o il merito.Ad ammettere che non consentire lo sbarco dei migranti sia reato (ma la decisione del presidente Gip di Catania sul cd caso Diciotti del 2018 lo ha escluso su conforme richiesta della Procura), i penalisti potranno sbizzarrirsi se l’intervento di cui Salvini fa fiero sul piano politico lo rende istigatore o complice in un concorso nel reato, oltretutto con differenze di pene assai rilevanti.Vado più in là e pongo al Tribunale di Palermo il problema di giudicare se, alla fine, gli indirizzi del ministro erano idonei a integrare un reato che, in ogni caso, è stato commesso da altri. Non è escluso che, appunto alla fine, si riconosca che il delitto del solo Salvini è … imperfetto.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA