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Luisa Lantieri mantiene il seggio all’Ars, respinto il ricorso del primo dei non eletti

Il Tar ha anche condannato il ricorrente Francesco Colianni al pagamento delle spese processuali

Di Redazione |

La vicepresidente dell’assemblea regionale Luisa Lantieri conserva il seggio all’assemblea regionale. I giudici del Tar della prima sezione presieduti da Salvatore Veneziano hanno respinto il ricorso presentato da Francesco Colianni candidato con la lista Noi con la Sicilia, popolari autonomisti che è risultato il primo dei non eletti. Dalle urne e dall’ufficio elettorale sono risultati eletti Sebastiano Venezia del Pd con 12.528 voti di preferenza e 16.479 voti di lista e Luisa Lantieri di Forza Italia con 7.005 voti di preferenza e 12.163 voti di lista.

Secondo Colianni alla competizione elettorale ha preso parte Francesco Paolo Maria Occhipinti nella lista di Forza Italia che ha ottenuto 2.799 voti di preferenza, ma che non sarebbe stato eleggibile in quanto presidente dell’Urega. Colianni per essere candidato si era dimesso dalla carica di vicesindaco di Enna. I voti di Occhipinti confluiti nella lista di Forza Italia avrebbero falsato il risultato e il successo della Lantieri.

Da qui il ricorso presentato per chiedere l’annullamento del risultato elettorale, determinato dall’Ufficio Circoscrizionale al il Tribunale di Enna, e che ha visto proclamata Luisa Lantieri, nel frattempo eletta alla vicepresidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, assistita nel giudizio dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Anche l’assemblea regionale si costituita con il patrocinio dell’avvocatura distrettuale dello Stato.

Per i giudici del Tar Palermo, l’avvocato Occhipinti – nella qualità di Presidente della Commissione Urega «non ha mai ricoperto l’incarico di amministratore o dipendente «con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale» avendo svolto esclusivamente funzioni onorarie che non hanno affatto comportato la rappresentanza dell’ente o l’esercizio di poteri di organizzazione o coordinamento del personale». Con la sentenza è stato, inoltre, rilevato che «Urega non è un ufficio apicale ma una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità».

Il Tar ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 7.500 oltre accessori di legge.  COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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