Legittimamente il Ministero dell’Istruzione non ha riprogrammato le prove concorsuali del 2022 per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per coloro che all’epoca sono stati impossibilitati a presentarsi e partecipare in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena per il Covid-19.
Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso collettivo proposto da alcuni candidati alla procedura in questione; chiedevano anche l’accertamento del loro diritto ad essere ammessi allo svolgimento di prove suppletive da calendarizzare.
I giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso non fondato «in considerazione del sopravvenuto» orientamento «del Consiglio di Stato sull’impossibilità di partecipazione ai pubblici concorsi per questioni riconducibili alla pandemia da Covid-19». Il Tar ha quindi ricordato l’evoluzione giurisprudenziale sul punto, per la quale in un primo momento erano state adottate diverse pronunce favorevoli ai concorrenti, mentre successivamente il Consiglio di Stato ha effettuato un ‘revirement’ riaffermando il principio dell’irrilevanza degli impedimenti soggettivi ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di un concorso pubblico.
Ecco che adesso i giudici di primo grado hanno rilevato come le statuizioni del giudice amministrativo di appello «abbiano indubbia portata generale»; cosa, questa, che non potuto portare ad altro che al rigetto del ricorso.