Il Tar Lazio con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 depositati oggi ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i
provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-covid del personale scolastico.
Per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in merito al possesso del Green Pass, i provvedimenti contestati «risultano essere meramente applicativi» della normativa prevista dal Decreto legge del 22 aprile scorso (quello che prevede le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia). Lo scrive il Tar del Lazio nei decreti monocratici con i quali, nel decidere la sospensione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con i quali è stata disciplinata la normativa sul possesso del Green pass del personale scolastico, ha fissato l’udienza del 5 ottobre prossimo per la trattazione collegiale in camera di consiglio dei ricorsi proposti.
Con riferimento poi alla mancata emanazione di un apposito Dpcm, il presidente della terza sezione bis del Tribunale amministrativo ha evidenziato che «l'individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde è stata effettuata direttamente dalla normativa primaria per cui la previa adozione del citato DPCM risulta essere irrilevante"; e, in ordine alle verifiche e controlli delle certificazioni del personale scolastico, «allo stato non può essere in alcun modo escluso che le disposizioni emanate per disciplinare l’esecuzione dei controlli dovranno per forza di cose raccordarsi con la sopravvenuta normativa di cui al DPCM».
In ordine «al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza
assoluta né può essere inteso come intangibile», scrivono i giudici. In merito alla «dubbia configurazione come diritto alla salute» del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, secondo il Tar occorre tenere presente che lo stesso «deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza».
In ogni caso «il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2"; e «nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa».
Secondo i giudici amministrativi, per il personale scolastico non in possesso del Green pass «l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni, specie di quello docente».
Altro passaggio importante, quello della parte del ricorso con il quale si asserisce la violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali. «Premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal DPCM che dovrà essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali – scrive il Tar – deve essere rilevato che nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che nell’effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al Dirigente scolastico»; e «analoga conclusione vale per l'altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto, tenuto conto, altresì, che tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza».
Relativamente poi «alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti».
«Si tratta di una decisione esemplare in quanto riafferma alcuni basilari principi della convivenza democratica». E’ quanto sottolinea il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli, commentando la decisione del Tar.
«Ritengo particolarmente condivisibili le parole dei giudici amministrativi – prosegue – secondo cui l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente. Spero che questo contribuisca a superare definitivamente le pretestuose polemiche sollevate strumentalmente da alcuni e renda più agevole il lavoro dei colleghi impegnati a garantire il diritto allo studio».