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Detenuti al 41bis potranno scambiarsi oggetti: “Norma inutilmente afflittiva”

Di Carmela Marino |

ROMA – Mentre ancora non si è spenta l’eco della polemica sulle scarcerazioni dei boss legate all’emergenza Coronavirus, la Corte costituzionale apre una breccia nel 41 bis, il carcere duro per i mafiosi introdotto all’indomani della strage di Capaci (di cui domani ricorre l’anniversario) e di via D’Amelio. La Consulta fa infatti cadere il divieto assoluto di scambiarsi oggetti di vita quotidiana, come generi alimentari o prodotti per l’igiene personale e della cella, che sinora vigeva anche tra i reclusi appartenenti allo stesso «gruppo di socialità». E’ una norma «inutilmente afflittiva», perchè senza accrescere la sicurezza impedisce una pur minima modalità di socializzazione, hanno stabilito i giudici, appellandosi ai principi costituzionali della ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena. Si tratta di una pronuncia destinata a far discutere, così come quella che un anno fa dichiarò incostituzionale la norma che impediva per legge la concessione di permessi premio ai mafiosi in mancanza di collaborazione, senza che ci potesse essere una valutazione del magistrato di sorveglianza. Esprime «preoccupazione» il presidente dell’Antimafia Nicola Morra, ricordando che la guerra alla mafia non ammette «esitazioni o concessioni».

Stavolta la portata della sentenza numero 97 (relatore Nicolò Zanon) è meno dirompente ma di sicuro impatto. Per la prima volta i mafiosi al 41 bis potranno scambiarsi cibo e prodotti con i loro compagni di socialità. Composti al massimo da quattro detenuti, in applicazione di una complessa serie di criteri, i gruppi di socialità servono a conciliare due esigenze contrapposte: evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con i membri delle organizzazioni criminali di riferimento, reclusi e liberi; e nello stesso tempo garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialità. Se è comprensibile il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, per la Consulta è irragionevole estenderlo anche ai componenti dello stesso gruppo. Questi ultimi trascorrono insieme alcune ore della giornata in carcere e dunque hanno l’occasione di scambiarsi messaggi. Per questo non hanno la necessità di ricorrere a forme nascoste di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all’esterno attraverso i colloqui con i familiari. Il divieto diventa così una «regola irragionevole», in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, e inutilmente afflittiva, in violazione dell’articolo 27, che attribuisce alla pena una funzione rieducativa. Anche dopo questa sentenza l’Amministrazione penitenziaria potrà comunque disciplinare gli scambi tra detenuti dei gruppi di socialità e dettare le condizioni per eventuali limitazioni in determinati casi. Ma ciò potrà avvenire per esigenze motivateCOPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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