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Demolizione e ricostruzione

«Serve cultura del progetto per valorizzare il nostro territorio»

Architetti Catania: «Decreto 22 gennaio 2004 n.42: criticità culturali e giurisprudenziali»

Di Redazione |

CATANIA – «Un problema di natura culturale, ancor prima che giurisprudenziale»: così intervengono gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catania, in merito ai chiarimenti del ministero dei Beni Culturali e Ambientali, relativamente all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001. La norma – che fa riferimento agli immobili ricadenti in ambiti sottoposti a tutela – prevede l’estensione degli “interventi di demolizione e/o ricostruzione qualificati come ‘ristrutturazione edilizia’, ricomprendendo tra questi anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime”. Tuttavia, così come emerso anche da una nota della Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania dello scorso 14 gennaio relativa all’intervento del MIBACT, la stessa “pone un limite a tale previsione per gli immobili sottoposti ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

In sintesi? «È impossibile effettuare interventi di ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione, se non in maniera fedele, ma sono consentite le nuove costruzioni», evidenzia il presidente OAPPC etneo Sebastian Carlo Greco. «Ne consegue che – prosegue – le Soprintendenze, in virtù di un’applicazione restrittiva della norma, non sempre condivisa dalle stesse, stanno esprimendo dinieghi a interventi di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, sedime e ampliamento di volume non in ragione delle caratteristiche del progetto, ma esclusivamente in virtù della qualificazione dell’intervento». Una legge che, secondo Greco, «influisce negativamente, creando una disparità di trattamento a parità di intervento edilizio: non qualificare l’intervento come Ristrutturazione edilizia, infatti, nega l’accesso al Superbonus e annulla le possibilità di riqualificazione dell’immobile». Il presidente degli APPC di Catania, dunque, individua due criticità: «In primo luogo si rendono inefficaci i Piani Paesistici delle Regioni e le loro valutazioni (si pensi ad esempio alle demoricostruzioni dei detrattori paesaggistici previste dai Piani stessi), oltre che creare una disparità di trattamento nei confronti di chi abbia avviato gli interventi prima dell’introduzione del parere del MIBAC. In secondo luogo – sottolinea – c’è una questione culturale: l’atteggiamento tendente a conservare il patrimonio esistente, di fatto, si scontra con la realtà dell’edificato privo di qualità, nato senza il rispetto delle normative e legittimato dai condoni».

I numeri parlano da sé: «Le zone vincolate rappresentano oltre l’80% del territorio del nostro Paese: i numeri dell’abusivismo edilizio sono impressionanti, con un tasso medio del 19.7%, che in Sicilia diventa il 60,3% ogni 100 autorizzazioni (dati BES riferiti al 2018) – spiega Greco – per capire ancora meglio quest’ultimo fenomeno, basti ricordare che a 35 anni dalla prima legge sul condono, risalente al 1985 (L. 47), le richieste ancora inevase sono 4.263.897, ossia più di un quarto rispetto al totale di quelle presentate, che ammonterebbe a 15.007.199».

«Demolire e ricostruire, con il mantenimento della sagoma, dei prospetti e della posizione, significa perseverare nel conservare questi manufatti edilizi e – ammonisce – vanificare gran parte dei buoni propositi di rigenerazione urbana e territoriale e degli sforzi per la semplificazione e l’efficienza. Oltre a essere in palese contrasto con i tre obiettivi della Carta Nazionale del Paesaggio».

«Riteniamo – conclude – che si debba avere la possibilità di intervenire per riqualificare e modificare ciò che danneggia e deturpa il nostro paesaggio. E per farlo è necessario restituire alle Soprintendenze la insindacabile e obiettiva valutazione degli interventi nei contesti paesaggisticamente tutelati, consentendo la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e mettendo in atto buone regole di governo del territorio. In altre parole, valorizzare la cultura del progetto e la centralità della progettazione architettonica paesaggistica e ambientale».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA