Notizie Locali


SEZIONI
Catania 11°

Bando Comune Aci Sant'Antonio

Procedura concorsuale: «Esclusione illegittima, necessaria rettifica o revoca in autotutela»

Di Assia La Rosa |

Presidente Platania, può esprimere il suo parere sulla vicenda che vede contrapposti l’Ordine degli Architetti di Catania con il Comune di Aci Sant’Antonio?

«L’esclusione degli architetti dalla procedura concorsuale indetta dal Comune di Aci Sant’Antonio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 4 unità con profilo di “Istruttore direttivo tecnico” presso l’Ufficio Sisma – sottolinea il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania Giuseppe Platania – è, a mio parere, illeggitima, in quanto confligge con la richiesta del bando “essere in possesso della laurea magistrale in ingegneria civile, ingegneria edile o equipollenti”. La legge 341/1990, all’art. 9, c. 6, dispone che le equipollenze tra i titoli di studio per l’ammissione ai pubblici concorsi sono dichiarate dal legislatore: “Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  adottato  su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il  Ministro per la funzione pubblica,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i diplomi universitari e quelle  tra  i  diplomi  di  laurea  al  fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici  concorsi  per  l’accesso  alle qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  è prescritto il possesso”. Sulla equipollenza dei titoli accademici finalizzati alla partecipazione a pubblici concorsi, anche il Consiglio di Stato è ritornato più volte stabilendo che l’equipollenza tra i titoli di studio – ai fini della partecipazione a pubblici concorsi – non è nella disponibilità dell’Amministrazione o del Giudice ma è stabilita esclusivamente da norme di legge». 

Presidente, qual è la norma di legge che stabilisce le equipollenze tra i titoli accademici?

«La norma di riferimento – continua Platania – è il Decreto Interministeriale 09/07/2009 emanato dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione che, nella tabella di equiparazione allegata, ai fini dei pubblici concorsi, stabilisce che il diploma di laurea in Architettura, la laurea specialistica della classe 4/S in Architettura e Ingegneria Edile (ai sensi del DM 509/1999) e la laurea magistrale della classe LM-4 (ai sensi del DM 270/2004) in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura sono equipollenti». 

Quindi, a suo avviso, ha ragione il Presidente Amaro a contestare la esclusione degli architetti dal bando?

«Certamente. E fa bene ad insistere ed a far valere le sue ragioni in tutte le sedi. Peraltro, la successiva richiesta prevista dal bando “abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere” introduce evidenti elementi di ambiguità delle clausole, come ha rilevato il presidente dell’Ordine degli Architetti. Per inciso, vale la pena mettere in evidenza che le competenze professionali di un laureato in architettura, regolarmente abilitato ed iscritto all’albo degli architetti sono identiche a quelle di un laureato in ingegneria edile-architettura, regolarmente abilitato ed iscritto all’albo degli ingegneri». 

Presidente, secondo lei, cosa dovrebbe fare il Comune di Aci Sant’Antonio per sanare questa lesione a danno degli architetti?

«Il Comune dovrebbe revocare in autotutela l’Avviso e/o rettificare la procedura nelle parti che hanno prodotto la lesione a danno degli architetti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti: