La terza sezione del Tar del Lazio ha respinto il ricorso della compagnia aerea Ryanair che aveva chiesto l’annullamento dell’affidamento ad Alitalia della cosiddetta continuità territoriale, cioè l’imposizione di oneri di servizio pubblico, sulle rotte aeree Comiso – Roma Fiumicino e viceversa, Comiso – Milano Linate e viceversa, deducendo «profili di violazione di legge, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa».
L’impugnazione presentata da Ryanair riguardava l’avvenuta aggiudicazione a seguito di evidenza pubblica ad Alitalia dei voli in continuità territoriale su Comiso, affidati dall’Enac e avviati lo scorso 18 dicembre. Costituiti nel giudizio , oltre al Alitalia, il Ministero delle Infrastrutture e l’Enac in qualità di stazione appaltante.
Per i giudici amministrativi «la provincia di Ragusa, essendo ubicata su un’isola, risulta qualificabile come «regione remota».
I viaggiatori da e verso la Sicilia che non possono affrontare i lunghi tempi di trasferimento connessi al trasporto via mare devono necessariamente ricorrere al trasporto aereo, in quanto né il trasporto stradale né quello ferroviario costituiscono valide alternative per raggiungere altre regioni dell’UE a partire dalla Sicilia.
Per i viaggiatori il cui luogo di partenza o di destinazione si trova nella zona di Comiso, l'obbligo di passare per l’aeroporto di Catania anziché per l'aeroporto di Comiso comporterebbe un onere elevato, considerati gli elevati tempi di percorrenza del tragitto che collega i due aeroporti».