CATANIA – Le banche e le aziende finanziarie non possono segnalare alla Centrale rischi finanziari (Crif) come inaffidabile, il nome di un debitore, se il cliente non era stato preventivamente avvisato per iscritto e se non gli era stato consentito di regolarizzare la propria posizione debitoria. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Catania, presieduto da Giorgio Marino, con un’ordinanza resa nota da Federconsumatori.
Il Giudice, spiega l’associazione di consumatori, ha chiarito che «nei rapporti con i sistemi informativi gestiti da soggetti privati su crediti al consumo e affidabilità e puntualità nei pagamenti, gli intermediari finanziari debbono onorare tale adempimento, come previsto dall’art.125 del Testo unico bancario, nonché dal Codice sulla protezione dei dati personali».
L’informativa obbligatoria, secondo il Tribunale, è intesa come preventiva ed è finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dal proprio debito. Nella vicenda presa in esame dal Tribunale di Catania, una consumatrice era stata segnalata alla Crif per il mancato pagamento di una somma inferiore a trecento euro, per addebiti derivanti da solleciti telefonici che generavano costi aggiuntivi alle rate di finanziamento. La donna ha presentato ricorso assistita dai legali di Ferdeconsumatori e il Tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il comportamento dell’Istituto di credito, ordinando l’immediata cancellazione nella Crif del nominativo del debitore, e condannando anche l’azienda finanziaria al risarcimento delle spese legali.