Non solo, sul sito di Banca d’Italia, continua Tambasco, «non c’è traccia né del provvedimento autorizzativo della sospensione, né del provvedimento medesimo, non reperibile neanche sul sito dell’istituto, che informa solo indirettamente dell’esistenza, omettendone la pubblicazione. Come sia possibile che tutta quest’attività tra Palermo, Catania e Roma si sia fatta in pochi minuti non è dato sapere, anche in considerazione degli impegni del commissario, che è contemporaneamente commissario straordinario della Banca Credito Cooperativo “Sen. Pietro Grammatico di Paceco”».
Bisognerebbe chiarire, a questo punto, se questa situazione sia «preludio all’impossibilità di restituire i risparmi o voglia spostare l’attenzione per mettere in secondo piano l’operato degli organi amministrativo e di vigilanza oggi sciolti – dice il legale -. Il provvedimento di sospensione richiede infatti la ricorrenza di “circostanze eccezionali” (individuate dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia in situazioni di gravi crisi di liquidità, non diversamente superabili) e approfondite valutazioni, che si traducono, prima ancora che nel provvedimento commissariale di sospensione dei pagamenti, nel parere obbligatorio del comitato di sorveglianza e nell’autorizzazione della Banca d’Italia. Tale misura – conclude l’avv. Francesca Tambasco – in ragione delle sue negative ripercussioni sia sulla fiducia del pubblico verso la banca interessata, sia sul complessivo equilibrio del sistema dei pagamenti, ha finora avuto scarsissima applicazione, potendo risultare addirittura controproducente ai fini della ripresa della banca in crisi».