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Stesso tribunale, stesso provvedimento del questore ma due decisioni opposte: polemica sul caso Palermo

La convalida del fermo di sei immigrati sbarcati a Lampedusa: un giudice dice sì al trattenimento, gli altri cinque no

Di Elvira Terranova |

Stesso tribunale, stesso provvedimento del Questore che decide il trattenimento per sei migranti sbarcati illegalmente a Lampedusa, ma decisioni diverse. Anzi diametralmente opposte. Un giudice convalida il trattenimento di un migrante tunisino e altre due giudici, invece, scarcerano 5 migranti irregolari. Il tutto a distanza di due giorni, durante la sezione feriale al Palazzo di giustizia di Palermo. Qui il giudice Michele Guarnotta, della Sezione specializzata in materia di immigrazione, il 20 agosto, ha deciso di convalidare il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento di trattenere il migrante tunisino Ala A. di 23 anni, presso il Centro di trattenimenti per richiedenti protezione internazionale di Porto Empedocle (Agrigento). Pochi giorni dopo, altre due giudici, Sara Marino ed Eleonora Bruno, sempre della Sezione specializzata in materia di immigrazione, tra il 24 agosto e ieri, hanno invece scarcerato 5 migranti, sempre tunisini, e sempre arrivati in maniera irregolare sulle coste di Lampedusa. Provvedimenti diversi, eppure il provvedimento di trattenimento del questore ha le stesse, identiche motivazioni.

Ecco quanto scrive il giudice Guarnotta, che ha convalidato il trattenimento del tunisino 23enne: “Nel provvedimento si legge che il cittadino tunisino è stato ‘fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli alla frontiera di Lampedusa e Linosa in data 19.08.2024’ e che inoltre ‘ha presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in data 20/08/2024 direttamente alla frontiera di Porto Empedoclè ed è ‘proveniente da un Paese designato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’internò”.

E ancora: “Il richiedente ha dichiarato di essere approdato, lo scorso lunedì 19 agosto, di mattina, a Lampedusa su una barca con altre quattro persone, di essersi tuffato ‘per primò dalla barca a una distanza di circa 100 metri dalla riva, di avere nuotato sino alla riva e di essersi nascosto; di non sapere cosa abbiano fatto le altre persone; di avere provato a lasciare l’isola senza essere rintracciato e, non essendoci riuscito, di essersi recato in un hotel per chiedere informazioni su come allontanarsi dall’isola senza essere ritrovato, sennonché a quel punto il personale dell’hotel ha chiamato i carabinieri”. Per il giudice Michele Guarnotta “le circostanze del caso concreto inducono a ritenere che l’unica misura necessaria a garantire lo scopo normativo previsto, ovverosia accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura in frontiera, fosse quella del trattenimento, dato che il richiedente, per facta concludentia, ossia tentando di allontanarsi da Lampedusa senza essere individuato, ha già manifestato l’intenzione di rendersi irreperibile e dunque di vanificare il suddetto scopo”. Per questi motivi “alla luce delle considerazioni si qui svolte, il provvedimento di trattenimento deve essere convalidato”.

Pochi giorni dopo, ecco altri 5 provvedimenti, a firma delle due colleghe di Guarnotta, sempre del Tribunale di Palermo, che prendono decisioni totalmente opposte, negando il trattenimento di cinque nordafricani a Porto Empedocle. I provvedimenti riguardano migranti che all’atto dello sbarco avevano presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale. I giudici si richiamano al decreto legislativo numero 25 del 2008 che stabilisce come “il trattenimento può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero presti idonea garanzia finanziaria”.

Il giudice, scrive la gip, ha “la facoltà di disporre il trattenimento” che “rappresenta l’esercizio di un potere discrezionale, che va giustificato ed argomentato, anche in considerazione della circostanza che la misura incide sulla libertà personale dell’individuo”. L’interpretazione, si legge nel provvedimento “è in linea con i principi della direttiva europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (…) secondo cui il trattenimento va disposto “soltanto nelle circostanze eccezionali”, ”in base ai principi di necessità e proporzionalità”, “come ultima risorsa”, “sulla base di una valutazione caso per caso”, “sempre che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive”.

Ecco perché “il Tribunale sottolinea che l’obbligo di tenere conto di altre misure alternative al trattenimento è un dovere che va esercitato dall’autorità amministrativa sulla base di una valutazione caso per caso”. “Alla luce di tali argomentazioni, il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento non può essere convalidato, in assenza della dovuta motivazione sulla necessità del trattenimento, sulla sua proporzionalità e sull’impossibilità di fare efficace ricorso alle altre misure alternative, di tipo non coercitivo”, scrive la giudice Sara Marino.

Simili le motivazioni della giudice Eleonora Bruno: “La motivazione del provvedimento di trattenimento appare carente, non essendovi alcun riferimento alla situazione individuale del richiedente protezione internazionale; ritenuto in definitiva che nel caso in esame il provvedimento di trattenimento non risulta adeguatamente motivato con riferimento alla necessità di disporre il trattenimento quale unica misura necessaria a garantire lo scopo normativo previsto dall’art. 6 bis del d. lgs. 142/2015, ossia accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura in frontiera, e ciò anche in considerazione del contegno tenuto dal richiedente al momento in cui è stato fermato, del fatto che il medesimo ha dichiarato di volersi avvalere della garanzia finanziaria e della circostanza che non risultano neanche decorsi i termini previsti dalla legge per poterla prestare; ritenuto, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che il provvedimento di trattenimento non può essere convalidato”.

Qualcuno parla di un nuovo ‘caso Apostolicò, facendo riferimento alle ordinanze scritte nel settembre 2023 dalla gip catanese Iolanda Apostolico, che non aveva convalidato, appunto, il provvedimento di trattenimento per quattro migranti. La giudice aveva confermato la sua valutazione “sull’illegittimità delle norme del decreto Cutro”. Solo che questa volta i suoi colleghi palermitani si sono divisi e hanno dato valutazioni diverse per lo stesso provvedimento emesso dal Questore di Agrigento.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA


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