LA SENTENZA
Catania, danni estetici permanenti dopo una liposcultura: medico e clinica condannati a risarcire
Entrò in sala operatoria sperando di poter avere finalmente il corpo dei suoi sogni. E invece l'intervento di non andò per niente bene
Entrò in sala operatoria sperando di poter avere finalmente il corpo dei suoi sogni. E invece l'intervento di liposcultura non andò per niente bene. Anzi le lasciò dei danni estetici permanenti, con un conseguente trauma psicologico, che la indussero a fare causa alla clinica e al medico che la operò nel giugno del 2015 per ottenere un risarcimento quantificato in 130 mila euro.
L’intervento venne reso dal chirurgo all’interno della casa di cura privata in regime libero-professionale. In giudizio si sono costituiti sia la struttura che il camice bianco, quest’ultimo assistito dall’avvocato Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex.
Dall'istruttoria, secondo il giudice civile, è emersa la responsabilità dei “due convenuti” in quanto – come si legge nella consulenza medico-legale – vi fu «un’inadeguata valutazione pre-operatoria della paziente». Alla fine il Tribunale – con sentenza dello scorso 7 novembre – ha accolto solo parzialmente la domanda “dell’attrice” riconoscendo un risarcimento del danno di circa 43.000 mila euro.
La difesa della clinica eccepì che trattandosi di un caso antecedente all'entrata in vigore della “legge Gelli-Bianco” non sussistesse alcun rapporto contrattuale tra la paziente e la struttura, che si sarebbe limitata a mettere a disposizione la sala operatoria e le attrezzature necessarie al medico, che sarebbe stato quindi estraneo all'organigramma “ufficiale”.
I legali della struttura, quindi, chiesero al Tribunale che in caso di condanna potessero rifarsi sul professionista.
Il giudice però ha fatto delle valutazioni diverse e ha stabilito che la responsabilità deve essere «ripartita solidalmente nella misura del 50% tra il medico e la casa di cura, in quanto la responsabilità della stessa – si legge in una nota inviata dall'avvocato Randazzo – non viene in ogni caso meno per la natura privata della struttura di accoglienza, sussistendo comunque l'essenza del rapporto contrattuale seppur "atipico" che viene ad instaurarsi tra la struttura privata ed il paziente che ad essa si affida».
In buona sostanza – spiega ancora il legale – la responsabilità della clinica, a prescindere dall’entrata in vigore della Legge “Gelli-Bianco”, scaturisce dall’inadempimento dell'obbligazione che la stessa struttura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto anche se lo stesso viene programmato con il proprio medico curante, il quale potrebbe anche operare al di fuori di un formale inquadramento nella struttura prescelta». COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA