La Corte d’appello di Caltanissetta, in accoglimento delle richieste formulate da una nissena di 50 anni – assistita dall’avvocato Rosario Didato – ha rigettato il reclamo proposto dal marito, nel quale l’uomo chiedeva la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio di 23 anni, di 110 euro mensili, vista la maggiore età e la percezione di redditi da lavoro da parte di quest’ultimo.
L’uomo, già obbligato a corrispondere un assegno all’ex moglie, si è visto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che aveva rigettato il ricorso proposto dal marito, condannandolo, peraltro, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado. Secondo il padre, il giovane, essendo ormai maggiorenne e avendo un lavoro tutto suo, era autosufficiente e quindi non necessitava più dell’assegno di mantenimento.
Come specificato dal legale legale della donna, «il giovane ha conseguito nell’anno d’imposta 2021 – esclusivamente – un reddito di poco superiore a novemila euro, e la madre 4.300 euro. Il reddito percepito dal figlio risulta inidoneo a renderlo economicamente autosufficiente».
«Peraltro – aggiunge il legale – il giovane continua a vivere con la madre (attualmente inoccupata), nella casa coniugale, assegnata a quest’ultima con la sentenza di divorzio, non perché 'mammonè, bensì perché non dispone di un reddito sufficiente per affittare una casa, tantomeno per acquistarne una, anche in ragione del fatto che contribuisce, nei limiti delle sue modeste possibilità economiche, pure al pagamento delle utenze domestiche, oltre che al soddisfacimento delle esigenze elementari di vita proprie e della madre, che percepisce dall’ex marito un assegno di appena 230 euro».