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Minori non accompagnati, ecco cosa prevede la legge

Di Redazione |

I minori stranieri non accompagnati sono fortemente tutelati in Italia da una legge del 2017, che recepisce la vasta normativa internazionale in materia: la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989, la Convenzione di Lussemburgo del 1980, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, e la direttiva del Consiglio dell’Unione europea del 2003. In ogni caso è previsto che il minore non venga espulso in base al “principio della inespellibilità», laddove non rappresenti motivo di minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico dello Stato. Sono solo previste pratiche di rimpatrio assistito per il ricongiungimento familiare.

La legge che garantisce la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata approvata dal Parlamento italiano nel marzo 2017. Il testo disciplina gli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori: dalle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età agli standard dell’accoglienza; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, tutti tasselli fondamentali per favorire l’inclusione sociale dei minori.

Vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione della legge, ricorda Save the Children, non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che ora deve essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.

Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la «cartella sociale» del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso.

Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro, al Tribunale per i minorenni. Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, che il minore potrà richiedere direttamente in questura, anche in assenza della nomina del tutore.

Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano impedimenti burocratici, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale anche prima della nomina del tutore e la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio anche senza permesso di soggiorno. Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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