Dopo l’impugnativa statale del giugno 2022 da parte del Consiglio dei ministri, è arrivato il “colpo di scure” della Corte Costituzionale sulla legge regionale con cui è stata indetta la “Giornata della Memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669” (da celebrarsi l’11 marzo di ogni anno). Inflessibile il giudizio di legittimità emesso con sentenza n. 64/2023 depositata nei giorni scorsi, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-bis della legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022 n. 8, il secondo dei quali introdotto dall’art. 12 della successiva legge 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024); mentre viceversa sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5.
La legge impugnata ha come finalità «la promozione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente agli avvenimenti legati all’eruzione dell’Etna del 1669» e «lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici e privati per offrire servizi aggiuntivi e innovativi; e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, attività didattiche e percorsi di studio e approfondimento dedicati». Elencati i «luoghi della memoria» con un itinerario turistico e culturale, all’art. 4 si prevedeva l’adozione di «iniziative di vario genere, oggetto di successiva individuazione nell’ambito di un apposito programma di durata quinquennale articolato per singole annualità entro il 30 giugno di ogni anno, mediante decreti assessoriali regionali, sentiti gli Enti locali».
Nel suo ricorso, il Governo evidenziava che «a fronte della previsione di un tale novero di attività e iniziative, la legge regionale non indica, nemmeno in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri finanziari a carico dell’ente regionale e le risorse con le quali farvi fronte, pur in presenza di un evidente aggravio a carico del bilancio; di conseguenza, la stessa si pone in contrasto con l’obbligo di copertura finanziaria, di cui all’art. 81 della Costituzione» (e altre norme citate). La Regione aveva cercato di rimediare, ma per il ricorrente «le rappresentate criticità non sono superate dalla successiva entrata in vigore della Legge di stabilità regionale 2022-2024, il cui art. 12 ha aggiunto alla legge regionale l’art. 4-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2022. il quale prevede che alla copertura degli oneri finanziari si faccia fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali, con le opportune variazioni al bilancio». Ad avviso della difesa statale, con un secondo ricorso del luglio 2022, «siffatta previsione, per la sua assoluta genericità, non assicura alcuna copertura finanziaria agli oneri di spesa», ribadendo anche che la legge siciliana «è priva di una relazione tecnica riferita all’articolato oggetto di definitiva approvazione, e l’intervento normativo sopravvenuto non fornisce specifiche indicazioni sulla copertura finanziaria delle spese previste».
Un doppio ricorso statale, quindi, su cui la Corte ha disposto la riunione dei giudizi, per definirli con un’unica pronuncia; mentre la Regione Siciliana costituitasi in giudizio chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di adeguata motivazione della censura e deducendone in ogni caso la non fondatezza.
“Bocciati” i due importanti articoli citati, «a diverse conclusioni la Corte è invece pervenuta sulle restanti previsioni della legge regionale», in quanto «venuto meno il programma di cui agli artt. 4 e 4-bis, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 non autorizzano, né potrebbero autorizzare, alcuna spesa aggiuntiva».
«La legge sulla Giornata della memoria sull’eruzione dell’Etna del 1669, fissata per l’11 marzo, resta in piedi dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale e il prossimo anno ci sarà una celebrazione in grande stile». Lo afferma la deputata regionale del M5S Jose Marano, prima firmataria della legge 8 del 13 aprile 2022, dopo la decisione della Consulta su alcuni aspetti della legge che la deputata etnea definisce «secondari».
«La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 (Istituzione della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669), 2 (Promozione della conoscenza dei fatti e dei luoghi dell’eruzione), 3 (Luoghi della memoria dell’eruzione) e 5 (Entrata in vigore) della legge stessa. La Corte ha dichiarato incostituzionali i soli articoli 4 e 4-bis, cioè il programma regionale e la norma di copertura finanziaria, mantenendo in vigore l’intero impianto normativo e di conseguenza le disposizioni contenenti l’enunciazione delle finalità della legge e degli strumenti per perseguirle, con le correlate indicazioni organizzative».
«La Consulta – conclude la deputata – ha sottolineato che “qualunque attuazione delle norme di indirizzo dovrà essere supportata da idonee disposizioni di legge regionale, recanti adeguata quantificazione e relativa copertura”. Cosa che del resto finora è avvenuta con i finanziamenti, di 250.000 euro nel 2022 e di 145.500 euro nel 2023, erogati per la promozione di servizi aggiuntivi e innovativi volti al miglioramento della qualità dell’offerta del sito archeologico Campanarazzu di Misterbianco».