PALERMO «Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse». Il Tar di Palermo ha messo la parola fine sulla querelle scoppiata dopo il ricorso dello Stato contro l’ordinanza 33 del 22 agosto contingibile e urgente del Presidente della Regione siciliana che imponeva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza.
Viene confermata la decisione del presidente della terza sezione del Tar che aveva accolto la sospensiva richiesta dalla Presidenza del consiglio dei ministri contro l’ordinanza del presidente Musumeci.
Secondo i giudici del Tar la competenza su queste materie resta dello Stato e il provvedimento del presidente della Regione non è legittimo. La decisione della presidente della terza sezione del Tar era stata attaccata da Musumeci perché in passato era stata consulente di Zingaretti nella Regione Lazio. Ma poi era anche emerso che lo stesso presidente era stata anche consulente di Berlusconi e Calderoli.
«Il potere di disciplinare l’immigrazione – scrivono i giudici – rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio; potere, al quale si correla il controllo giuridico dell’immigrazione di esclusiva competenza dello Stato a presidio di valori di rango costituzionale».
La replica di Musumeci. “Era già tutto scritto. Solo chi non conosce il rito amministrativo poteva attendersi una pronuncia diversa dal decreto monocratico. O qualcuno pensava che il collegio del Tar avrebbe smentito il suo presidente? I siciliani sanno bene che senza la mia azione, Roma non si sarebbe mai svegliata sul tema migranti. E lo dicono i fatti: tutti i provvedimenti adottati dal governo centrale sono successivi. I fatti, per fortuna, parlano più delle ideologie. E i fatti dicono con chiarezza che in Sicilia gli hotspot continuano ad essere fuori legge e non adeguati alle norme Covid. Roma rivendica competenze? Le eserciti davvero, oppure lasci fare alla Regione”.