il risarcimento
Agrigento, svolgeva anche attività privata: Corte dei Conti condanna dentista della Asp
Il professionista che aveva un rapporto di esclusività con l'Azienda dovrà restituire 75 mila euro
I giudici della corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana hanno condannato il dirigente medico Giovanni Moncada a risarcire l'Asp di Agrigento con 75 mila euro. Le indagini sul danno erariale, coordinate dalla procura contabile, sono state condotte dalla guardia di finanza.
I militari avrebbero accertato l’esercizio non autorizzato da parte dell’odontoiatra di attività libero professionale non gratuita al di fuori della struttura sanitaria anche se aveva un rapporto di esclusiva con l'Asp.
La segnalazione era scattata dopo una verifica fiscale sull'attività professionale dalla quale erano emerse alcune irregolarità e la percezione indebita dei compensi professionali in violazione del regime di intramoenia allargata.
Secondo i finanzieri il medico pur avendo un rapporto esclusivo con la possibilità di svolgere attività intramoenia avrebbe omesso di versare all’ente la quota spettante per le prestazioni sanitarie negli anni 2010, 2011 e 2013.
«Dal quadro probatorio emerge, quindi, per gli anni 2010-2011 un sistematico e continuativo svolgimento occulto di attività medica esterna da parte del dottore Giovanni Moncada i cui compensi professionali restavano del tutto sommersi in quanto era aggirato ogni obbligo di registrazione e dichiarazione fiscale. Di tali pagamenti in "nero», in prevalenza a mezzo di contante, da parte dei pazienti, lo studio privato del medico teneva una contabilità ai fini personali in un quadernone dove c'erano gli importi pagati e quelli da pagare dai singoli pazienti. Contabilità dalla quale emerge la falsa rappresentazione della comunicazione del marzo 2010 all’Asp di Agrigento sulla chiusura immediata de proprio studio privato odontoiatrico con cessazione della attività libero- professionale. Il collegio ritiene che il convenuto abbia consapevolmente violato il regime di esclusività con la finalità rappresentata e voluta di percepire tutte le somme non dovute relative alle due voci di danno contestate nell’atto di citazione per cui l’indebita percezione dell’indennità di esclusività e l’omesso versamento dei compensi per l’attività extramoenia rappresentano l’illecito profitto complessivo da esso voluto quale logico sviluppo del suo comportamento anti-doveroso». I legali che hanno assistito il medico stanno valutando se presentare appello alla sentenza. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA