Catania – Il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo – presidente Claudio Zucchelli, consigliere estensore Nicola Gaviano, consiglieri Vincenzo Neri, Alessandro Corbino e Giuseppe Barone – ha dato ragione al Comune di Catania annullando la sentenza di primo grado del Tar con cui era stato accolto un ricorso della Società per azioni che gestisce il Parcheggio Europa. Il sindaco Enzo Bianco ha espresso soddisfazione per il giudizio di legittimità del diniego ad una pretesa inaccettabile che avrebbe penalizzato i cittadini per il vantaggio di un privato.
La società che gestisce il Parcheggio, nel giugno del 2014 aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale ritenendosi danneggiata dal Comune, accusato di aver violato l’art. 11 della Convenzione sottoscritta il 23 giugno del 2005 con l’azienda per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un parcheggio multipiano. In quell’articolo si prevedeva che il Comune dovesse sia “promuovere tutte le iniziative opportune per consentire la regolamentazione della sosta superficiale, compresi interventi di rimozione dei veicoli” sia “inibire in maniera assoluta il parcheggio lunga la via Alcide De Gasperi, piazza Europa, via Asiago e viale Ruggero di Lauria”.
In primo grado, come detto, la prima sezione del Tar di Catania aveva accolto il ricorso del Parcheggio Europa, nonostante l’Avvocatura del Comune avesse sottolineato come, nelle controversie riguardanti concessioni per costruzioni e gestione delle opere pubbliche la competenza fosse della giustizia ordinaria e non di quella amministrativa. L’Avvocatura aveva dunque impugnato la sentenza davanti al Cga, che l’aveva discussa nell’udienza del 15 giugno del 2016. Adesso è stata emessa la sentenza in cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa, citando una serie di sentenze, conferma la tesi del Comune.
Ma il Cga entra anche nel merito della questione, visto che nella sentenza si legge: “L’appello del Comune di Catania coglie inoltre nel segno anche dove lamenta che l’interpretazione del Tar si sia sostanziata in una forzata scissione delle clausole … dal contesto al quale appartengono, essendo stato sezionato “quasi anatomicamente un unico regolamento contrattuale”.
Secondo il Cga, infine, l’impostazione del Tar, “presenta l’ulteriore difetto di enfatizzare oltremodo lo spessore provvedimentale di una mera misura di divieto di sosta”.