Gregoretti, legale di Toninelli: «Dal giudice Sarpietro parole gravi»

Di Redazione / 16 Maggio 2021

ROMA – L’avvocato Ivano Iai, che rappresenta l’ex ministro Danilo Toninelli, contesta le affermazioni del giudice Nunzio Sanpietro sui motivi che lo hanno portato a non disporre il rinvio a giudizio a Catania dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nella vicenda Gregoretti. «Ho il dovere – scrive Iai in una nota – di rilevarne il carattere gravemente inopportuno e la potenzialità lesiva della reputazione e dei diritti del senatore Danilo Toninelli, che nel processo a carico del sen. Salvini ha assunto la veste di testimone». «Di fronte all’estemporanea e grave esternazione del giudice Nunzio Sanpietro, che afferma di aver prosciolto il sen. Salvini perché convinto che un provvedimento di rinvio a giudizio ‘avrebbe determinato l’incriminazione dell’ex premier Conte e dei ministri dell’epoca Di Maio e Toninelli, perché erano tutti d’accordo sulla redistribuzione dei migranti invocata allora come adessò», il legale di Toninelli fa alcune precisazioni.

In primo luogo, scrive l’avvocato Iai, «un giudice non esterna mai il libero convincimento che lo ha portato alla deliberazione nel segreto della camera di consiglio e ancor meno ciò fa nel corso di un processo non concluso e in relazione al quale deve ancora depositare le motivazioni della sentenza, né rilascia, in generale, dichiarazioni sui procedimenti da egli trattati, in particolare quando le sue dichiarazioni pubbliche possano recare pregiudizio ad altri soggetti processuali o a terzi, ovvero interferire in procedimenti ancora in corso affidati a diversi giudicanti (v. processo di Palermo «Open Arms”)». “in ogni caso, e in assenza di una ferma smentita dei contenuti delle interviste e delle dichiarazioni del dott. Sanpietro, è grave – prosegue Iai – che il magistrato abbia dichiarato di non aver disposto il rinvio a giudizio del sen. Salvini perché, così facendo, come testualmente riporta il Corriere della Sera del 15 maggio 2021, avrebbe determinato l’incriminazione di altri altri esponenti del governo dell’epoca, tra i quali, appunto, il sen. Toninelli, il prof. Conte, il ministro Di Maio, ma anche il ministro Trenta, escussi nella qualità di testimoni senza che lo stesso Sanpietro ne abbia mai rilevato un possibile e diverso coinvolgimento processuale, in presenza del quale avrebbe avuto l’obbligo darne loro immediata comunicazione al fine di garantire sia l’assistenza di un difensore sia la facoltà di astenersi dal deporre».


Per l’avvocato Iai, «si tratta, in ogni caso, di dichiarazioni preoccupanti e al tempo stesso incomprensibili sia sul piano giuridico e processuale, sia sotto il profilo delle finalità o utilità perseguite: il dott. Sanpietro non è, infatti, un ‘quisque de populò, ma soggetto qualificato cui era ed è ben nota la circostanza che il presidente Conte e i ministri Di Maio e Toninelli non sono mai stati sottoposti a indagini. Quale giudice dell’udienza preliminare, inoltre, il dott. Sanpietro non avrebbe comunque dovuto argomentare le ragioni dell’eventuale decreto che dispone il giudizio, provvedimento previsto senza motivazione proprio al fine di non influenzare il giudice del futuro dibattimento. Il legale conclude rilevando «la radicale inutilizzabilità delle testimonianze sopradette ove espressive di dichiarazioni ritenute autoindizianti ovvero provenienti da soggetti che avrebbero dovuto assumere la qualità di persone sottoposte alle indagini». 

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