CALTANISSETTA – Sfuma definitivamente per il Comune la possibilità del rimborso da parte della Regione delle somme pagate al personale della refezione scolastica, transitato nei propri ruoli, perché la seconda sezione del Tar di Palermo ha respinto i ricorsi presentati. Si tratta di somme pari a 22 milioni 300.000 euro di cui 11.938.733 per gli anni dal 1996 al 2004 e 10.360.985 per il periodo dal 2005 al 2010. Si tratta di una vicenda il cui avvio ebbe inizio 20 anni fa quando il Comune decise di assumere, e quindi di fare transitare nei propri ruoli, il personale (segretarie econome e inservienti) utilizzato per la refezione scolastica aumentando di conseguenza la propria pianta organica.
Poi, nel 2005 citò davanti al tribunale civile di Caltanissetta l’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali chiedendo il rimborso delle somme “anticipate” per il pagamento a quel personale degli stipendi e oneri connessi per il periodo 1996-2004 “in conseguenza dell’aumento della pianta organica dei propri dipendenti (in particolare di refezione) in forza delle leggi regionali n. 22 del 1991 e n. 25 del 1993 il cui rimborso, vanamente richiesto all’amministrazione comunale, derivava da una situazione di aspettativa di diritto soggettivo”. Il tribunale emise la sentenza di accoglimento della richiesta appellata dall’amministrazione regionale e la corte d’appello dichiarò il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia andava definita davanti al giudice amministrativo come decise successivamente la Cassazione civile adita dal Comune. La stessa conclusione ebbe l’altro ricorso presentato dal Comune nel 2010 per il rimborso delle somme per il periodo 2005-2010.
Infine il Comune si è rivolto al Tar di Palermo il quale ha eccepito che in ogni caso la richiesta di rimborso è stata presentata tardivamente e poi che “le assunzioni non risultano essere state preventivamente, singolarmente o comunque numericamente, autorizzate con provvedimenti ad hoc dalla regione, ma sono avvenute in forza di una norma conferente tale facoltà agli enti locali dell’isola che possono provvedere all’ampliamento delle rispettive piante organiche in misura non superiore al 20 per cento” come previsto dalla legge regionale n. 22 del 1991. Per cui il Tar ha ritenuto che i due ricorsi sono infondati e li ha rigettati; disposta la compensazione delle spese tra le parti.