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Un freno dalla Cassazione: «sì» ai permessi “umanitari” ma solo se il Paese è in guerra

Di Vittorio Romano |

Catania – «… non risulta che il Gambia sia interessato da alcun conflitto armato interno o internazionale, rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c), del decreto legislativo n. 251/2007. Inoltre, deve escludersi che… il signor S. M., in caso di rientro in patria, possa correre rischi seri e gravi per la propria vita e, meno che mai, possa cadere vittima di repressioni di tipo politico o di trattamenti inumani o degradanti… ».

Così la Corte di Cassazione ha anticipato nei fatti i contenuti del “decreto sicurezza” restringendo la casistica di concessione del permesso di soggiorno soltanto (tranne rare eccezioni) nei casi in cui nel Paese del richiedente asilo imperversi la guerra ed escludendo la concessione di tale permesso anche se in tale Paese vi siano palesi violazioni dei diritti umani e violenze conseguenti a faide interne.

La sentenza dei giudici, infatti, è arrivata martedì, dunque il giorno prima che il Senato desse il via libera al “decreto sicurezza” voluto dal ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini in materia di immigrazione, che prevede l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (sostituito da permessi speciali temporanei), la possibilità di trattenere gli stranieri da espellere anche in strutture della pubblica sicurezza (carceri e case di reclusione) in caso di indisponibilità dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), la possibilità di revocare la cittadinanza italiana per terrorismo e la sospensione dell’esame della domanda di protezione per chi compie gravi reati.

I giudici di Piazza Cavour (si tratta della Prima Sezione civile composta dal presidente Maria Cristina Giancola e dai consiglieri Marina Meloni, Laura Tricomi, Giulia Iofrida ed Eduardo Campese) con la sentenza n. 28131 depositata il 5 novembre, nel respingere il ricorso di un cittadino del Gambia, hanno di fatto dettato le nuove linee guida da adottare al momento della valutazione delle richieste di asilo e non solo per quanto riguarda le protezioni internazionali, ma anche per le sussidiarie.

In questo modo si potrebbe andare incontro a una riduzione di oltre il 70% del rilascio di tali permessi di soggiorno, con imprevedibili conseguenze anche nel mondo occupazionale, poiché la protezione sussidiaria, che viene rilasciata su presupposti meno rigorosi, spesso si trasforma in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (il cittadino gambiano appellante «ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa… con contratto a tempo determinato – si legge nella sentenza – perfezionato il 25 maggio 2016 e scaduto il 31 dicembre 2016, sicché allo stato non svolge alcun lavoro e, quindi, non può considerarsi pienamente e stabilmente integrato nel tessuto sociale del Paese di accoglienza»), consentendo così l’utilizzo di manodopera non specializzata in diversi settori dell’agricoltura e della manifattura.

Probabilmente questa sentenza avrà fatto esultare la Lega e, ancor di più, il vicepresidente del Consiglio dei ministri Salvini, che vede così un’approvazione di fatto del suo operato anche da parte del potere giudiziario. La Suprema Corte, infatti, rileva che la protezione umanitaria costituisce una misura che nei fatti non può essere applicata nemmeno in presenza di condizioni di vulnerabilità del richiedente, ma solo se nel Paese di provenienza del rifugiato c’è uno stato di guerra.

La Corte ha analizzato un singolo caso, ma è anche vero che la sentenza enuncia principi di diritto genericamente applicabili anche in altri casi. Dunque, niente scorciatoie alla normativa vigente in materia di immigrazione e nessuna possibilità di sottrarsi alla stessa utilizzando la via breve del permesso per motivi umanitari che, nei fatti, viene cercata da molti di quelli che mettono piede sul territorio italiano, da mare o da terra, senza essere muniti di alcun permesso di soggiorno, ma soltanto invocando il pericolo di vita nel proprio Paese di provenienza.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA