(Adnkronos) – Infine, “Penitenziari: si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Inoltre, viene prorogata la possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all’esterno, all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno. Infine, si proroga la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, che debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena e la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari”.
“I permessi premio non sono concessi ai soggetti condannati per alcune fattispecie di reato come: maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso e, inoltre, delinquenti abituali, professionali o per tendenza; detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati per disordini, sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori; detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”.