La rottamazione cartelle allarga il raggio d’azione e sposta i termini per la definizione. A seguito degli emendamenti apportati all’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, la definizione agevolata si estende anche al 2016. Si allunga anche il termine per presentare la dichiarazione all’agente della riscossione: la precedente scadenza del 23 gennaio 2017 è stata spostata al 31 marzo 2017. Entro la stessa data il contribuente potrà integrare la dichiarazione già presentata.
Per chi pagherà a rate, si allunga da 4 fino a 5 rate la possibilità di chiudere i conti. I pagamenti dovranno essere effettuati per il 70% delle somme nel 2017 e per il restante 30% nel 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato in massimo tre rate nel 2017 e due nel 2018. Gli interessi sono dovuti nella misura del 4,5% a partire dal 1 agosto 2017.
Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
Per agevolare la definizione, l’agente della riscossione fornirà ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili, presso i propri sportelli o sull’area riservata del proprio sito internet istituzionale.
Una buona notizia arriva con l’inserimento del comma 3-ter nell’articolo 6 del decreto legge 193/2016. Esso stabilisce che entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge. Con questo nuovo comma, si “allarga” la definizione agevolata agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito in materia Inps, per i quali gli uffici dell’agenzia delle Entrate o l’istituto previdenziale non hanno ancora affidato le somme all’agente della riscossione. Il richiamato articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, stabilisce che le attività di riscossione relative agli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi a partire dal 1° ottobre 2011, divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. Il successivo articolo 30, comma 1, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Con il nuovo comma 3-ter inserito nell’articolo 6, gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli uffici dell’agenzia delle Entrate, così come gli avvisi di addebito Inps, entrano a pieno titolo nella rottamazione cartelle, anche se, per “dimenticanza”, gli uffici non hanno ancora provveduto ad affidare le somme all’agente della riscossione, a prescindere dalle eventuali sentenze per chi ha il contenzioso in corso. Sarà compito della riscossione comunicarlo ai contribuenti entro il 28 febbraio 2017.