Agrigento
E il Tar blocca una demolizione a Licata
Bloccata la demolizione di un appartamento a Licata. Lo ha stabilito il Tar che con una sentenza ha annullato l’ingiunzione del comune che era guidato dal sindaco Angelo Cambiano sfiduciato nei giorni scorsi dal consiglio comunale, accogliendo il ricorso del proprietario.
Un 54enne aveva acquistato nel 1997 un appartamento al quinto piano di un edificio in via d’Arezzo con concessione edilizia e con certificato di abitabilità. Successivamente all’acquisto dell’appartamento con istanza inoltrata nel 1997 aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una struttura precaria per la copertura parziale del terrazzo di pertinenza dell’immobile.
«Con apposita determina successiva – affermano gli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò che hanno rappresentato il proprietario dell’immobile – il sindaco di allora ha autorizzato la realizzazione della copertura ma nel 2015, a distanza di molti anni dal rilascio dell’autorizzazione, il Comune di Licata ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela della determina sindacale, ritenendo una non corrispondenza dell’ immobile esistente rispetto alle planimetrie del progetto approvato con la concessione edilizia».
Nel 2016, poi, il Comune di Licata ha intimato la demolizione dell’immobile, «ritenendo accertato un organismo edilizio diverso rispetto a quello assentito dalla concessione edilizia». Il proprietario ha allora fatto ricorso al Tar “lamentando fra l’altro svariate forme di violazione di legge e di eccesso di potere e l’illegittimo esercizio del potere di autotutela, che deve essere esercitato entro un termine comunque non superiore ai diciotto mesi dall’adozione dei provvedimenti autorizzativi, la carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico». Il sindaco Cambiano, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ma il Tar lo ha accolto. «Pertanto, per effetto della sentenza – dicono i legali – l’immobile non verrà demolito mentre il Comune di Licata, soccombente in giudizio, dovrà provvedere al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA