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Guai grossi per la giustizia lumaca: indennizzi pure a processi in corso
La legge Pinto, quella che consente alle “vittime” della giustizia lumaca di ottenere un indennizzo, da ieri è applicabile prima della fine dei processi. Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha sposato così la tesi della Corte Europea.
La Consulta, con la sentenza 88/2018 del 26 aprile, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (che disciplina Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la legge Pinto) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. Dunque d’ora in poi non bisognerà aspettare sei mesi dalla fine del processo, ma si potrà anche in corso di causa presentare (ad altro giudice, così come previsto) specifica domanda per ottenere il risarcimento spettante e già maturato.
Ma facciamo un passo indietro. La Corte di Cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge Pinto per violazione della Costituzione e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), poiché precludeva la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito era stata violata la ragionevole durata. Nei fatti accadeva che una norma volta a velocizzare i processi, nella previsione di una immediata condanna dello Stato, non aveva praticamente alcuna efficacia poiché, essendo il ricorso per ottenere il risarcimento proponibile soltanto alla fine del contenzioso, il problema sarebbe stato rimandato nel tempo ai posteri e sempre che costoro, dopo anni di sfaticanti cause, avessero avuto la voglia di iniziarne un’altra.
La Corte Costituzionale ha invece corretto il tiro, specificando appunto che la natura della norma non è prettamente risarcitoria, ma finalizzata a velocizzare i processi proprio per evitare le sanzioni previste per i contenziosi lumaca. E ha chiarito così che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, ma addirittura preferibili in quanto volti ad evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo. E ciò è provato, ritiene la Consulta, dal fatto che nei Paesi dove esistono già tali sanzioni “in corso di causa”, si riscontra un’effettiva velocizzazione della decisione da parte del giudice competente.
Il giudice costituzionale ha dunque aperto la strada alla possibilità di richiedere l’indennizzo durante il corso della causa che abbia già oltrepassato i ragionevoli limiti di durata, aprendo così due scenari: uno prevedibile e uno meno, ma entrambi con ripercussioni di non poco conto: il primo sarà l’immediato intasamento delle cancellerie che, in maniera cartacea o telematica, saranno invase di ricorsi finalizzati all’ottenimento del risarcimento. Cosicché la magistratura, già oberata di una mole notevole di contenzioso, dovrà farsi carico anche di quest’altro fardello; il secondo sarà la presentazione di molteplici ricorsi per ogni causa, stante che la presentazione della domanda e la liquidazione dell’indennizzo in corso di causa non precludono la presentazione di una o più domande per i periodi successivi residuali sino alla definizione del processo.
Secondo alcuni giuristi sarebbe a questo punto auspicabile l’intervento del legislatore che disciplini la materia alla luce di tale intervento giurisprudenziale, quanto meno stabilendo o limitando il numero dei ricorsi che si possono avanzare.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA