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Difesa sempre legittima e pene più severe: ecco cosa dice la nuova legge

Di Michele Suglia |

ROMA – La difesa diventa sempre legittima, perché la proporzione tra difesa e offesa viene riconosciuta “sempre” c’è sempre quando una persona reagisce con un’arma all’aggressione o alle minacce subite in casa o nel luogo di lavoro, e non è punito chi reagendo in quel modo, era “in stato di grave turbamento”. Sono le principali novità della legge sulla legittima difesa approvata dal Senato in via definitiva . Fortemente voluta dalla Lega, è passata con il consenso anche del Movimento 5 stelle, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il primo ok risale al 24 ottobre 2018, il 6 marzo il testo è stato votato alla Camera ma e’ tornato a Palazzo Madama per una modifica su una questione di copertura finanziaria introdotta a Montecitorio.

Il provvedimento riforma la legittima difesa domiciliare (disciplinata ora dall’articolo 52 del codice penale) e l’eccesso colposo (articolo 55) e aumenta le pene per i reati di violazione di domicilio, furto e rapina. Nei casi di presunta legittima difesa, resta in piedi la necessita’ che la magistratura accerti i fatti facendo indagini.

In particolare, con l’aggiunta dell’avverbio “sempre”, l’articolo 1 della legge introduce un aspetto tra i più controversi: d’ora in poi, di fatto non si mette in discussione la reazione di chi difende se stesso, altri o i propri beni usando un’arma detenuta legittimamente (o un altro mezzo simile), riconoscendo che la sua reazione era “giustificata” e non eccessiva. Di conseguenza non può essere punito. Non è punibile nemmeno se era profondamente turbato dal pericolo che si è trovato di fronte. In questo senso l’articolo 2 modifica l’attuale eccesso colposo (diventa un delitto colposo quello di chi, per difendersi, va oltre i limiti stabiliti dalla legge), superandolo.

Novità anche sul piano del diritto civile: la normativa appena approvata sancisce che non c’è responsabilità di chi ha agito in condizioni di legittima difesa. Ciò significa che, se assolto penalmente, non è obbligato a risarcire – civilmente – eventuali danni provocati all’aggressore o al rapinatore, se ad esempio fosse rimasto ferito o ucciso nell’azione. Una modifica riguarda le spese legali di chi ha agito per legittima difesa: l’articolo 8 prevede che potrà contare sul gratuito patrocinio se il suo procedimento e’ stato archiviato, prosciolto o si è riconosciuto il non luogo a procedere.

Infine, agli articoli 4, 5 e 6 il provvedimento modifica e innalza alcune pene: per la violazione di domicilio si andrà da un minimo di un anno (attualmente 6 mesi) al massimo di 4 (prima, un anno); per furto in abitazione e furto con strappo si rischierà da 4 anni (attualmente 3 anni) a 7 anni (contro i 6 di oggi); in caso di rapina varia la reclusione minima che sale a 5 anni (oggi 4). Resta invariata quella massima di 10 anni.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA


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